Imposta municipale propria IMU: "cantiere" aperto nei Comuni
Sabato 11 Agosto 2012 alle 23:01 | 0 commenti
Rubrica in collaborazione con il Caaf Cisl di Vicenza (nella foto Graziano De Munari)
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Con questi appunti segnaliamo alcune questioni d'interesse generale sull'IMU.
Ricordiamo che l'imposta municipale propria istituita con decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, la cui applicazione, che era prevista a decorrere dal 2014, è stata anticipata in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012 dall'art. 13, comma 1, del DL 6 dicembre 2012 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
In base alla norma sopracitata, tutti proprietari di terreni e di fabbricati entro lo scorso 18 giugno dovevano pagare l'acconto Imu, calcolato con le aliquote base definite dalla normativa nazionale ( il 4 per mille per l'abitazione principale e il 7,6 per mille per gli altri immobili).
Il saldo si dovrà versare entro il 17 dicembre 2012, tenendo conto di quanto deliberato dal Comune, dove è sito l'immobile.
In questi mesi e fino al 30 settembre i Comuni sono alle prese con la definizione dei regolamenti IMU e con i possibili"ritocchi" delle aliquote.
Segnaliamo che il Dipartimento delle Finanze, nelle recenti linee guida per la definizione del "regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria" che i Comuni stanno approvando, ha ribadito alcune disposizioni che non possono essere modificate dai Comuni.
In particolare:
- può essere considerata "abitazione principale" solo l'immobile in cui le due condizioni della residenza anagrafica e della dimora abituale da parte del soggetto passivo sussistano contemporaneamente;
- per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;
- nell'ambito della disciplina relativa all'IMU, non è contemplata la facoltà per il Comune di estendere agli immobili concessi in uso gratuito ai parenti lo stesso regime agevolato previsto per l'abitazione principale;
- i Comuni possono considerare adibita ad abitazione principale esclusivamente l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza presso istituti di ricovero e non anche nell'ipotesi in cui la residenza venga fissata presso un parente o affine.
Segnaliamo che in caso di dubbi sull'applicazione dell'IMU e per ottenere una risposta "ufficiale", è possibile presentare un'istanza d'interpello al Comune presso il quale si ha la questione da chiarire. L'Agenzia delle Entrate, infatti, con la risoluzione n.73 del 6 luglio 2012 ricordando che le attività di accertamento e di riscossione dell'IMU sono svolte dal Comune, precisa che l'istanza di interpello concernente l'applicazione di disposizioni normative dettate in materia di tributi locali, la competenza a decidere in ordine a tale tipologia d'istanze è attribuita esclusivamente al Comune (ente impositore), in quanto titolare della potestà d'imposizione, nella quale è compreso l'esercizio dei poteri di accertamento del tributo".
L'istanza d'interpello va presentata al Comune in carta semplice e a mezzo plico raccomandato.
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