È tassabile l'indennizzo corrisposto dalla Banca Popolare di Vicenza (e da Veneto Banca). Dopo il danno, la beffa
Venerdi 19 Maggio 2017 alle 23:20 | 0 commenti
Il caso
L'istituto di credito Banca Popolare di Vicenza (le stesse considerazioni valgono per Veneto Banca, ndr) ha proposto ai soci un accordo transattivo (Offerta Pubblica di Transazione, Opt) che prevede la corresponsione di una somma forfettaria (€ 9,00 per azione per la BPVi, il 15% dell'impegno economico sostenuto per la Veneto Banca, ndr), a fronte della rinuncia, da parte dell'azionista, ad agire contro l'istituto di credito in relazione alle operazioni di acquisto o sottoscrizione di azioni dallo stesso effettuate nel tempo, o al mancato loro disinvestimento. Ci si interroga in merito al trattamento fiscale dell'indennizzo riconosciuto in ragione dell'accordo transattivo di cui sopra, e alla possibilità di compensazione del medesimo con una eventuale minusvalenza da cessione.
La soluzione
In risposta all'interpello di un'azionista della Banca Popolare di Vicenza, l'Agenzia delle Entrate ha recentemente precisato quanto segue.
L'indennizzo offerto dall'istituto di credito è corrisposto, come già detto, a fronte della rinuncia, da parte dell'azionista, ad agire contro la Banca Popolare di Vicenza in relazione alle operazioni di acquisto o sottoscrizione di azioni effettuate, nel tempo, dallo stesso azionista.
In altre parole, l'indennizzo è corrisposto all'azionista a fronte dell'assunzione di un obbligo di "non fare", il che qualifica la somma percepita come somma imponibile ai fini IRPEF come "Reddito diverso", ex art. 67, comma 1, lett. l), del TUIR. L'importo dell'indennizzo dovrà quindi essere riportato nel Quadro RL, rigo RL16, della Dichiarazione dei Redditi 2017. E quanto affermato è del tutto condivisibile; non ci si poteva aspettare risposta diversa.
Ci si chiede poi se, a fronte dell'eventuale cessione delle azioni in questione, e quindi del realizzo di una minusvalenza, questa possa essere utilizzata in compensazione con l'indennizzo percepito.
La risposta è negativa. Si tratta, infatti, di minusvalenza di natura finanziaria, da indicarsi nel quadro RT della Dichiarazione dei Redditi, che può essere compensata solamente con plusvalenze della medesima natura, non con redditi diversi.
Pertanto, l'azionista che accetti l'accordo transattivo con la Banca Popolare di Vicenza vedrà interamente tassato l'indennizzo ricevuto dall'istituto di credito, senza possibilità di compensazione alcuna.
Dal punto di vista tecnico, l'istituto di credito avrebbe potuto prevedere nell'effettuazione dell'operazione l'acquisto di un certo numero di azioni ad un prezzo che tenesse conto della transazione. Così, in questo caso, le imposte a carico del socio non ci sarebbero state, realizzando lo stesso solo una minusvalenza e non un reddito diverso. Ma forse c'erano altre questioni, di altra natura (tipo l'impedimento al "riacquisto" di azioni proprie, ndr), a ostacolare questa fin troppo facile soluzione ma non è azzardato pensare che si sarebe potuto trovare una qualche soluzione non penalizzante per soci giò tartassati.
P.S. Il dichiarato affrancamento del socio nel caso che ha dato origine alla risposta con interpello non ha alcuna influenza nella fattispecie, se non la triste constatazione di una ulteriore perdita, dovuta ad una fiducia evidentemente molto mal riposta.
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