Emergenza immigrati, Ciambetti: affrontata con Regio decreto del 1890 dettato da Crispi...
Lunedi 20 Giugno 2016 alle 00:04 | 0 commenti
Riceviamo da Roberto Ciambetti, presidente Consiglio regionale Veneto, e pubblichiamo
Tutti i Comuni  hanno “l'obbligo di provvedere al ricovero stabile presso strutture residenziali di tutti coloro che si trovino in situazione di grave disagio†e i costi di questa assistenza  “sono imputati al comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricoveroâ€. La norma, che regola il cosiddetto Domicilio di Soccorso,  è contenuta nel Regio decreto 17 luglio 1890 n. 6972, la nota Legge Crispi sulle Ipab, e fu riconfermata dall’art. 6  dalla legge 8 novembre 2000, n. 32. Son trascorsi ben 126 anni dalla sua formulazione e, nonostante qualche italica inquietante similitudine tra lo scandalo delle Banche Romane (1893) e l’odierno crack delle Popolari,  il mondo è profondamente mutato.
Eppure il Domicilio di Soccorso è ancora vivo e vegeto e ed esso è la bomba innescata dalle Prefetture sotto i Municipi di quelle Regioni, Lombardia, Sicilia e Veneto in testa, in cui d’imperio sono state smistate le maggiori quote di immigrati tratti in salvo o sbarcati in questi ultimi anni nelle coste italiane, 22 mila persone per quanto riguarda la sola nostra Regione.
Infatti da  giorni i Prefetti ordinano ai sindaci di  rispettare le norme vigenti, contenute sia nel  Decreto del 18 agosto 2015 n.142 varato dal governo Renzi, sia nelle leggi relative all’anagrafe comunale (L. 24 dicembre 1954, n. 1228), sia infine la Convenzione di Ginevra sui rifugiati (1951)  per cui  ogni immigrato che richiede il riconoscimento dello status di profugo deve essere iscritto all’anagrafe del Comune in cui è stato smistato. La semplice ricevuta di quella domanda di asilo sarà di fatto un permesso di soggiorno e questo consentirà di regolarizzare  posizioni che non sono affatto regolari, garantendo però all’immigrato,  indipendentemente dall’accoglimento della sua domanda di rifugiato, di avere la Carta di identità , l’accesso all’assistenza sociale e la concessione di eventuali sussidi, persino la partecipazione a bandi per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, aiuti  per i canoni di locazione o l’acquisto della prima casa e via dicendo.  In caso  di “grave disagio†come recita la norma del 1890 infine scatterà il Domicilio di soccorso: toccherà al Comune di prima residenza, quello che ha iscritto l’immigrato nella sua anagrafe,  provvedere alle spese di mantenimento del richiedente asilo. Â
La norma ottocentesca non era stata studiata da Crispi per affrontare i flussi migratori attuali. Per Crispi il problema, casomai, era opposto (proprio il governo Crispi varò la prima legge sull’emigrazione italiana la n. 5866 del 30 gennaio 1888) e oggi la norma sul Domicilio di Soccorso è devastante se applicata allo scenario attuale: i Comuni, che non hanno più soldi per garantire l’assistenza sociale ai cittadini, rischiano di doversi far carico dell’assistenza ai sedicenti rifugiati. Solo  il 4 per cento dei richiedenti asilo sono riconosciuti come tali, ma dal pronunciamento sulla loro domanda  fino a tutti gradi di appello, il richiedente ha diritto all’assistenza. Â
Le lettere e le circolari inviare dai prefetti in Veneto pongono le premesse per la destabilizzazione dei conti delle amministrazioni locali.  Anche lasciando perdere ogni altro aspetto di ordine pubblico appare comunque insensato sia garantire documenti a sconosciuti dei quali non sappiamo nulla, sia mettere a repentaglio gli equilibri di bilancio delle amministrazioni locali o rifarsi a norme ottocentesche o risalenti agli anni ’50 del secolo scorso per gestire le sfide della contemporaneità :  non so cosa pensi il Parlamento di questo scenario destabilizzante. Ma forse è il caso che se ne occupi, rpima che sia troppo tardi.
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