Eleggibilità sindaco e consiglieri, la battaglia di Rolando: "non ho ricevuto risposta..."
Martedi 3 Luglio 2018 alle 17:31 | 1 commenti
La pubblichiamo di seguito:
ZAIATELLUM, LEGGE AD PERSONAM. Incompatibilità , Ineleggibilità .
QUANDO E’ ENTRATA IN VIGORE E IN CHE DATA E’ STATA PROMULGATA – SE LO E’ STATA- LA NUOVA LEGGE REGIONALE DEL VENETO PER LE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA’ ?
ELIMINATA DAL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO IN CORSO D’OPERA DURANTE LA CAMPAGNA ELETTORALE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO L’INCOMPATIBILITA’ TRA CONSIGLIERE REGIONALE E COMUNALE IN VIGORE PER LEGGE.
Premessi i fatti seguenti:
La legge regionale N° 5 del 16/11/ 2012 stabilisce che “le cariche di presidente e di consigliere regionale sono incompatibili con le seguenti cariche: sindaco, assessore, consigliere comunale†( art. 8 ).
Il partito della Lega per le elezioni amministrative del 10 giugno c.a. ha candidato quale capolista nella propria lista per il comune di Vicenza il Presidente del consiglio regionale a Palazzo Ferro Fini di Venezia nonostante la norma legislativa fosse ancora in vigore.
Su proposta della maggioranza al governo del Veneto si è cambiata la legge in corso d’opera appositamente per consentire a qualcuno di poter occupare, se eletto, oltre allo scranno più alto a Palazzo Ferro Fini sul Canal Grande anche lo scranno in consiglio comunale di Vicenza a Palazzo Trissino.
A fine maggio 2018, ovvero pochi giorni prima del 10 giugno, giorno di elezione, detta maggioranza al governo della Regione ha votato la legge del cambiamento della norma di incompatibilità in disprezzo dei principi di uguaglianza e imparzialità .
Il giorno 28/06/2018 si è svolto il primo consiglio comunale di Vicenza del dopo elezioni amministrative con all’Odg la prima delibera “Eleggibilità del sindaco e del consiglio comunale “ al momento del quale la nuova legge regionale non appare ancora promulgata.
Richiamati gli art. 41 e 60 del Tuel D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 relativi all’ordinamento degli enti locali che recitano rispettivamente:
Art 41 Adempimenti della prima seduta;
Art. 60 Ineleggibilità . “Non sono eleggibili i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull’amministrazione del Comune â€;
Il sottoscritto consigliere comunale Giovanni Battista ROLANDO chiede al sindaco e / o all’assessorato alla Trasparenza di nuova istituzione di conoscere:
In quale data è stata votata ed entrata in vigore a tutti gli effetti di legge la nuova legge regionale in materia di eleggibilità e in quale data tale legge è stata promulgata.
Quale criterio/ valutazione/ motivazione istituzionale sia alla base della urgentissima riforma della legge che ha reso compatibile, durante lo svolgimento della campagna elettorale, ciò che prima è stato, per anni, incompatibile.
Se non si dovesse garantire il rispetto della legge vigente N.° 5 del 16/11/2012 che prevedeva il diritto di opzione della scelta tra le due cariche – consigliere regionale o consigliere comunale-in caso di elezione alle recenti amministrative.
Nel ringraziare per la risposta verbale in aula e scritta al mio indirizzo di posta certificata assegnatomi dal comune si porgono Distinti saluti f.to Giovanni B. RolandoÂ
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