Dossi stradali: rispettosi della legge? Utili o pericolosi?
Martedi 8 Novembre 2011 alle 11:24 | 1 commenti
Lucio Zoppello, Consigliere Pdl  - Interrogazione
Il sottoscritto consigliere comunale de "Il Popolo della Liberta'", premesso che da diverso tempo in varie zone della città sono stati realizzati dossi e attraversamenti pedonali rialzati di varie caratteristiche e dimensioni (generalmente con altezza superiore ai 7 cm.) con lo scopo di limitare la velocità degli autoveicoli in transito al fine di garantire la sicurezza dei residenti ed in particolare dei pedoni;
Considerato che tali manufatti creano situazioni di disagio se non di pericolosità quando vengono affrontati da mezzi di soccorso come le autoambulanze con pazienti a bordo in quanto il loro superamento, anche a bassa velocità , può provocare traumi a soggetti già in precarie condizioni, senza contare che la limitazione di velocità potrebbe anche essere determinante per l'efficacia del soccorso (pochi minuti possono infatti essere fondamentali per salvare una vita umana);
che pure i mezzi di trasporto pubblico vengono penalizzati dalla loro presenza sia in termini di tempo di percorrenza delle tratte che viene perso per il loro superamento sia per i disagi che i sobbalzi provocano agli utenti, in particolare quelli anziani, ed all'autista; senza dimenticare gli incidenti occorsi a motociclisti e ciclisti;
Ricordato
che l'art. 179 - Rallentatori di velocità (art. 42 CdS) del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.) prescrive: "...
5. I dossi artificiali possono essere posti in opera solo su strade residenziali, nei parchi pubblici e privati, nei residences, ecc.; possono essere installati in serie e devono essere presegnalati. Ne è vietato l'impiego sulle strade che costituiscono itinerari preferenziali dei veicoli normalmente impiegati per servizi di soccorso o di pronto intervento.
6. I dossi di cui al comma 4, sono costituiti da elementi in rilievo prefabbricati o da ondulazioni della pavimentazione a profilo convesso. In funzione dei limiti di velocità vigenti sulla strada interessata hanno le seguenti dimensioni:
a) per limiti di velocità pari od inferiori a 50 km/h larghezza non inferiore a 60 cm e altezza non superiore a 3 cm;
b) per limiti di velocità pari o inferiori a 40 km/h larghezza non inferiore a 90 cm e altezza non superiore a 5 cm;
c) per limiti di velocità pari o inferiori a 30 km/h larghezza non inferiore a 120 cm e altezza non superiore a 7 cm.
I tipi a) e b) devono essere realizzati in elementi modulari in gomma o materiale plastico, il tipo c) può essere realizzato anche in conglomerato. Nella zona interessata dai dossi devono essere adottate idonee misure per l'allontanamento delle acque. Nelle installazioni in serie la distanza tra i rallentatori di cui al comma 4, deve essere compresa tra 20 e 100 m a seconda della sezione adottata. ..." ;
Tutto ciò premesso interrogacodesta Amministrazione per sapere:
se non ritenga più rispettoso della norma e più opportuno adottare altri sistemi di limitazione della velocità in special modo in quelle vie ad alto flusso veicolare al fine di evitare gli inconvenienti sopra lamentati;
se, come altre Amministrazioni (Castelgomberto, Grisignano, Bressanvido) hanno già fatto con risultati più che soddisfacenti, non intenda installare al posto dei dossi dei rilevatori/segnalatori automatici di velocità .
Il sottoscritto interrogante, oltre alla risposta in aula, chiede anche la risposta scritta.
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Vorrei far notare i dossi rallentatori davanti al pronto soccorso!