Dipendenti pubblici della Regione, Codacons: sale a 10.800 euro l'indennizzo
Domenica 23 Ottobre 2016 alle 17:13 | 0 commenti
Codacons Veneto
La sentenza del Tribunale di Gela che ha accertato l'illegittimità del regime di sospensione della contrattazione collettiva per il pubblico impiego, spiana la strada ai risarcimenti anche in favore dei pubblici dipendenti del Veneto. Lo afferma l’associazione dei consumatori, che ricorda come ad oggi il mancato rinnovo dei contratto abbia portato il valore degli indennizzi spettanti a ciascun lavoratore a quota 10.800 euro. “Le decisioni dei Tribunali italiani contro il blocco degli stipendi degli statali confermano la validità della nostra azione collettiva, e anzi spianano la strada ad una valanga di risarcimenti in favore dei dipendenti pubblici che hanno aderito alla nostra class action†– commenta il presidente Carlo Rienzi.
A distanza di oltre un anno dall’esecutività della sentenza della Corte, nulla è stato fatto e migliaia di pubblici dipendenti residenti in regione attendono ancora il rinnovo del contratto. Per tale motivo il Codacons ha depositato un ricorso collettivo al Tar del Lazio, finalizzato ad ottenere la condanna al risarcimento del danno subito da ciascun ricorrente per il periodo compreso tra il 30 luglio 2015 e tutt’oggi, e alla corresponsione di un equo indennizzo, a compensazione del sacrificio imposto ai ricorrenti per effetto del mancato adeguamento del trattamento economico-stipendiale, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2010 e il 30 luglio 2015, anche a titolo di arricchimento senza causa dell’amministrazione, per un totale complessivo che ha raggiunto, ad oggi, quota 10.800 euro a lavoratore.
Considerata la totalità dei lavoratori danneggiati dal mancato rinnovo del contratto, lo Stato Italiano dovrà pagare complessivamente 34,5 miliardi di euro tra indennizzi e risarcimenti.
L’associazione ricorda infine ai pubblici dipendenti del Veneto che è ancora possibile aderire all’azione collettiva seguendo la procedura indicata sul sito www.codacons.itAccedi per inserire un commento
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