Detrazioni e deduzioni d'imposta
Domenica 22 Aprile 2012 alle 20:23 | 0 commenti
Rubrica Pronto Caaf in collaborazione col Caaf Cisl di Vicenza
Per quesiti [email protected], risponde l'esperto Graziano De Munari (Caaf Cisl)
Proseguiamo con questa settimana alcuni approfondimenti sulle detrazioni e deduzioni d'imposta che consentono di "risparmiare" tasse o di recuperare l'Irpef già pagata in busta paga o sulla pensione. Cominciamo a esaminare le spese sanitarie per portatori di handicap. Nel prossimo numero proseguiremo l'approfondimento esaminando le condizioni che consentono ai portatori di handicap o ai loro familiari di detrarre i costi per l'acquisto dell'auto.
L'approfondimento
Le spese per i mezzi necessari all'accompagnamento e per sussidi tecnici informatici sostenute dai portatori di handicap.
Ricordiamo che sono portatori di handicap o disabili coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o d'integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
Ai fini della detraibilità dall'Irpef delle spese sono considerati portatori di handicap:
• i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della Legge n.104 del 1992;
• i soggetti che sono stati ritenuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc.;
• i grandi invalidi di guerra ed i soggetti ad essi equiparati che sono in possesso della documentazione rilasciata loro dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.
Le spese sostenute per i mezzi necessari per l'accompagnamento, la deambulazione, la locomozione e il sollevamento, nonché le spese sostenute per sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione di tali soggetti, sono considerate oneri detraibili.
Per tali spese spetta la detrazione del 19% sull'intero importo sostenuto (senza, quindi, la franchigia, prevista per le spese mediche specialistiche, ecc..)
Rientrano in questa tipologia di spesa:
• il trasporto in ambulanza del portatore di handicap;
• l'acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e di apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
• l'acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
• la costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni; STEGNO PER LA SALUTE
• la trasformazione dell'ascensore adattato al contenimento della sedia a rotelle;
• la manutenzione della pedana di sollevamento installata nell'abitazione del soggetto portatore di handicap;
• i sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità d'integrazione dei portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell'articolo 3 della legge n.104 del 1992.
Si segnala che le spese per la costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne e interne alle abitazioni, e per la trasformazione dell'ascensore adattato al contenimento della carrozzella, possono usufruire della detrazione del 19% per spese sanitarie solo sulla somma eccedente la quota di spesa sulla quale si è usufruito della detrazione del 36% per ristrutturazioni.
Relativamente ai sussidi tecnici informatici, l'Agenzia delle Entrate ha fornito un elenco indicativo e non esaustivo delle tipologie di spesa agevolabili.
In particolare possono usufruire della detrazione:
• il computer, il fax, il modem, il telefono a viva voce, lo schermo a tocco, la tastiera espansa o altro sussidio telematico;
• il telefonino per sordomuti;
• l'abbonamento al servizio che consente l'invio di una richiesta rapida di soccorso mediante la linea telefonica.
Per usufruire della detrazione per tutti i sussidi tecnici e informatici è necessario che il disabile sia in possesso di una specifica certificazione del medico specialista dell'Asl di appartenenza che attesti la valenza del sussidio per migliorare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione.
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