Confesercenti Vicenza: altre difficoltà per le imprese dal decreto "liberalizzazioni"
Venerdi 26 Ottobre 2012 alle 00:15 | 0 commenti
Confesercenti Vicenza - Il cosiddetto decreto "liberalizzazioni" (art. 62 del DL n. 1/2012) prevede dal 24 ottobre, l'entrata in vigore di altri obblighi per le piccole imprese, esercenti ed esercizi di somministrazione che trattano prodotti agricoli e alimentari sul territorio italiano. Il settore viene nuovamente messo alla prova. Tutti i contratti riguardanti prodotti di origine vegetale e animale, nonché tutti i prodotti alimentari trasformati e parzialmente trasformati destinati all'alimentazione umana, dovranno avere forma scritta dettagliata, riportando durata, quantità , prezzo, caratteristiche del prodotto e modalità di consegna e pagamento.
Quest'ultimo da effettuarsi entro i 30 giorni per le merci deteriorabili ed entro i 60 giorni per le altre merci. Le sanzioni per gli inadempienti vanno dai 516 euro ai 20.000 euro.
"Senza entrare nel merito del meccanismo tecnico-disciplinare è doveroso sottolineare che mentre la disposizione si pone come obiettivo la tutela dei soggetti imprenditoriali più deboli, in realtà ottiene l'effetto contrario intervenendo su discipline contrattuali e termini di pagamento. Da una parte si registra un ulteriore appesantimento burocratico, dall'altra si instaura un regime sanzionatorio sui pagamenti che mette in difficoltà proprio ed esclusivamente le micro e piccole imprese. Come Confesercenti e come Rete Imprese Italia siamo impegnati a fare tutte le necessarie pressioni affinché l'art. 62 venga significativamente modificato e venga fatta slittare la sua entrata in vigore" questa la presa di posizione di Vincenzo Tamborra Direttore di Confesercenti Vicenza.
E' opportuno sottolineare alcuni aspetti per rendere le norme più comprensibili, poiché sono facili i fraintendimenti e le complicanze non corrispondenti agli obblighi imposti.
Innanzitutto la stipula di nuovi contratti di fornitura può essere assolta dalla fattura o dal documento di trasporto purché contenente la quantità , le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, la modalità di consegna, di pagamento e la dicitura: "Assolve gli obblighi di cui all'art.62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27". Nel caso in cui la vendita sia legata a un contratto di fornitura continuativo che prevede anche la quantità giornaliera o settimanale, occorre stipulare un apposito contratto dettagliato.
Le vendite e le somministrazioni effettuate ai consumatori privati non hanno alcun obbligo. Inoltre, molta attenzione va dedicata alla consultazione della posta certificata PEC poiché i documenti possono essere inviati dai fornitori all'indirizzo di posta elettronica certificata ed è responsabilità dell'acquirente controllarne l'arrivo.
Accedi per inserire un commento
Se sei registrato effettua l'accesso prima di scrivere il tuo commento. Se non sei ancora registrato puoi farlo subito qui, è gratis.