Confesercenti: alcol e pubblici esercizi
Giovedi 5 Agosto 2010 alle 19:16 | 0 commenti
Confesercenti Vicenza - Confesercenti Vicenza risponde ai molti dubbi e alle tante richieste con una nota informativa per fare chiarezza sulla reale dimensione e la tempistica di applicazione della nuova legge 29 luglio 2010 n. 120: "Disposizioni in materia di sicurezza stradale", che prevede, tra l'altro, nuove regole per gli esercizi pubblici in tema di somministrazione e vendita di alcolici.
La legge, recentemente approvata dal Parlamento nell'ambito della riforma del Codice della strada, entrerà in vigore il prossimo 13 agosto e introduce sensibili modifiche alla disciplina della somministrazione e vendita di alcol nelle ore notturne.
In particolare, sarà vietata la vendita per asporto di superalcolici dalle ore 22 alle ore 6,00 nelle aree di servizio lungo le autostrade. Nelle stesse aree è altresì vietata la somministrazione di bevande superalcoliche, nonché di quelle alcoliche, dalle ore 2,00 alle ore 6,00. In caso di reiterazione, anche di una sola delle violazioni delle disposizioni citate nell'arco di un biennio è prevista la sospensione della licenza relativa alla vendita di alcolici e superalcolici per 30 giorni.
Sono state poi introdotte modifiche alla disciplina della somministrazione e vendita di alcol nelle ore notturne per gli esercizi della rete stradale ordinaria. Titolari e gestori di esercizi muniti della licenza prevista dall'art, 86 TULPS, che vendono e somministrano bevande alcoliche e superalcoliche e quindi bar, ristoranti, alberghi, esercizi ricettivi in genere, stabilimenti balneari, vendita su aree o spazi pubblici, circoli o associazioni private, indipendentemente dallo svolgimento di intrattenimenti, hanno il divieto di somministrare bevande alcoliche e superalcoliche, divieto esteso anche alla vendita, dopo le tre di notte e fino alle sei.
Per tutti gli esercizi muniti della licenza prevista dall'art. 86 Tulps, che vendono o somministrano bevande alcoliche e superalcoliche, che proseguano la propria attività oltre la mezzanotte, a prescindere dallo svolgimento di intrattenimenti, è previsto l'obbligo di mettere a disposizione dei clienti il cosiddetto etilometro nonché ad esporre le tabelle sugli effetti del consumo di alcool.
E' prevista, tuttavia, una diversa tempistica per l'estensione a tutti gli esercizi citati relativi alla dotazione di un etilometro e alla esposizione delle tabelle informative. Soltanto gli esercizi in cui si svolgono attività di intrattenimento devono rispettare tali obblighi dal 13 agosto prossimo, mentre per tutti gli altri le norme valgono a partire dal 13 novembre 2010. Gli esercizi di vicinato, che abbiano solo attività di vendita e non di somministrazione, devono interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24,00 alle ore 6,00, salvo nelle notti tra il 31 dicembre e il 1° gennaio e tra il 15 e il 16 agosto. Obbligo, questo, che scatta dal prossimo 13 Agosto.
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