Casse edili, Apindustria: apprezzamento costruttori per pronuncia ministero
Giovedi 3 Maggio 2012 alle 17:49 | 0 commenti
Apindustria Vicenza - L'Associazione delle PMI edili plaude alla circolare con la quale il Ministero definisce i requisiti delle casse edili precisando che non possono definirsi "Casse edili" gli enti bilaterali che non riconoscono la reciprocità . «Un chiarimento atteso, importante e, speriamo, definitivo sui requisiti indispensabili che le casse edili devono garantire». È il commento del Presidente del Collegio Edile Aniem di Vicenza (l'Associazione delle PMI edili manifatturiere).
Stefano Polga commenta la Circolare del Ministero del Lavoro dello scorso 2 Maggio, che, in modo inequivoco, conferma che "le Casse abilitate sono tenute ad osservare il c.d. principio di reciprocità in base al quale, al fine di armonizzare le dichiarazioni di regolarità contributiva rilasciate dalle diverse Casse edili operanti sul territorio nazionale, si ha un reciproco riconoscimento dei versamenti operati presso ciascuna di esse". Lo stesso Ministero ritiene tale condizione un "requisito imprescindibile" ricordando come una norma del Codice dei Contratti (art. 252, comma 5, D.Lgs. n. 163/2006) già preveda l'impossibilità di rilasciare dichiarazioni liberatorie di regolarità contributiva per le casse edili che non applicano il principio di reciprocità . Polga apprezza, in particolare, l'impegno del Ministero a definire gli elementi costitutivi, imprescindibili: «Questi enti bilaterali hanno assunto un ruolo centrale nel controllo della regolarità e della correttezza comportamentale delle imprese edili. Si deve prendere atto che le casse edili esercitano ormai una funzione pubblica che va al di là della loro originaria natura di enti contrattuali, e che, come tale, impone il rispetto di principi e regole comuni a tutto il sistema». «La Circolare ministeriale - conclude Polga - è un contributo autorevole, forte e chiaro all'esigenza di garantire comportamenti corretti». Particolarmente determinata, in questo senso, è la parte finale del pronunciamento ministeriale dove si precisa ulteriormente che non possono definirsi Casse edili "gli organismi non in possesso di tali requisiti perché operanti al solo livello territoriale, non costituiti da contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative e non in possesso del requisito della reciprocità ....Eventuali attestazioni di regolarità rilasciate da tali Casse devono pertanto considerarsi giuridicamente inefficaci a tutti gli effetti di legge".
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