Abalti: mozione "Sulle azioni a sostegno dei diritti dei minori alla bigenitorialità"
Martedi 22 Febbraio 2011 alle 19:59 | 0 commenti
Arrigo Abalti, Consigliere provinciale Pdl
Il Consiglio provinciale di Vicenza
• Visti gli articoli 2, 3 comma primo, e 30, primo comma, della Costituzione;
• Visto l'articolo 16, comma secondo, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo;
• Visti gli articoli 5 e 9, comma terzo, della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia;
• Visti gli articoli 9 e 24, comma terzo, della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione europea;
• Vista la Legge 8 febbraio 2006, n. 54 "Disposizioni in materia di separazione dei genitori e l'affidamento condiviso dei figli";
Premesso e considerato quanto segue:
1. Il nucleo familiare rappresenta, secondo i principi sanciti nella Costituzione della Repubblica, attuati nella legislazione, elaborati dalla dottrina e applicati nella giurisprudenza, la formazione sociale primaria nella quale l'individuo, specialmente il fanciullo, riceve la formazione della propria personalità . La società italiana è strutturata secondo un modello che assegna alle famiglie un ruolo centrale nella cura della prole e nell'assistenza dei suoi membri, contribuendo a formare quella rete informale di servizi alla persona che integra il welfare pubblico e privato.
2. Tuttavia, le diverse tipologie familiari subiscono i processi disgregativi che tendono a sfilacciare la trama relazionale. In particolare, per le coppie coniugate le statistiche Istat ci parlano - per il 2008 - di 286 separazioni e 179 divorzi ogni 1.000 matrimoni, per un totale di 84.165 separazioni e 54.351 divorzi, con un incremento rispettivo del 3,4% e del 7,3% rispetto all'anno precedente.
3. La fine del rapporto tra i coniugi coinvolge drammaticamente anche un numero rilevante di minori, dal momento che il 70,8% delle separazioni e il 62,4% dei divorzi hanno riguardato coppie con figli avuti nel corso dell'unione. I figli coinvolti nei procedimenti di separazione e di divorzio sono stati rispettivamente 102.165 e 53.008.
4. Fino al 2005, la modalità di regolamentazione dei rapporti tra coniugi e figli è stata quella dell'affidamento esclusivo ad uno dei genitori, in particolare alla madre nell'80,7% delle separazioni e nell'82,7% dei divorzi.
5. Già l'articolo 30 della Costituzione repubblicana e la Convenzione ONU dei diritti dell'infanzia, ma ancora di più l'entrata in vigore della legge 8 febbraio 2006, n. 54 "Disposizioni in materia di separazione dei genitori ed affidamento condiviso dei figli", hanno dato ingresso nel nostro ordinamento al principio della c.d. bigenitorialità , ovvero di quel particolare diritto riconosciuto al bambino, anche in caso di separazione dei genitori, di "mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi", se non sussistano particolari ragioni per l'allontanamento di un genitore dal proprio figlio. Questo ha comportato un'inversione del rapporto "regola-eccezione" tra l'affidamento esclusivo e quello condiviso, a vantaggio di quest'ultimo, tant'è che nel 2007 si è avuto il 72,1% di affidi condivisi a fronte del 25,6% di affidi esclusivi alla madre. Il dato si è ulteriormente consolidato nel 2008: 78,8% di affidi condivisi contro il 19,1% di quelli nei quali risulta affidataria esclusiva la madrea. Purtuttavia, le modalità concrete di applicazione sono tali per le quali il rapporto genitoriale continua ad avere come baricentro prevalente un genitore, il c.d. col locatario, o genitore prevalente, riproponendo rispetto all'altro il classico schema della "visita", associata ad una sostituzione nei doveri di cura del figlio con trasferimenti monetari da un genitore all'altro, in un sistema adultocentrico di delega di responsabilità .
6. Le condizioni economiche nelle quali le coppie affrontano la decisione di separarsi e di divorziare non sono, al giorno d'oggi, delle migliori. Le rilevazioni statistiche offrono un quadro nel quale la stragrande maggioranza delle famiglie spende in media tra i 2.993 e i 3.149 euro. La fine della vita di comunione comporta, come immediata conseguenza, un vistoso aumento delle spese familiari, che si rivela ancora più gravoso per la fascia di popolazione più povera.
7. La spesa sicuramente più consistente riguarda l'abitazione, considerato che essa arriva a gravare per il 30,5% sul reddito delle famiglie del primo quinto, specialmente di quelle che vivono in immobili non di proprietà oppure di proprietà , ma gravate da un mutuo. Nel caso di coppie che si avviano verso l'interruzione della vita in comune, è chiaro come, alle spese per la casa familiare e per il mantenimento dei figli e dell'ex coniuge, si aggiungono quelle per l'abitazione del genitore non assegnatario, nell'ipotesi in cui tale genitore non sia sostenuto da una rete di welfare familiare che gli consenta di azzerare questo tipo di spese. L'aumento generalizzato delle uscite economiche rende, comunque, molto spesso impossibile una sistemazione del coniuge non assegnatario appropriata alle esigenze di conservazione di un rapporto "equilibrato e continuativo" con i figli, specie se minori: tenendo presente che per il 97,1% dei bambini tra i 3 e i 10 anni le mura domestiche rappresentano il perimetro entro il quale si sviluppa l'attività di gioco e di relazione con i propri genitori, si può comprendere quanto il disagio economico, che una separazione e un divorzio comportano, possa incidere sulla qualità della genitorialità .
8. A fronte di questa situazione di diffusa difficoltà economica in contesti "normali", è da considerare l'insieme delle situazioni "sensibili" per le quali le modalità di incontro tra genitore e figlio siano stabilite dall'autorità giudiziaria con l'intervento dei Servizi Sociali.
In questi casi, l'ostacolo principale a realizzare le condizioni per un rapporto dei minori con genitori che, pur in situazione di difficoltà , abbiano avviato un processo di recupero, è rappresentato dalla circostanza che questo tipo di assistenza dei Servizi Sociali (già di per sé esigua, parlandosi mediamente di un incontro a settimana per un'ora circa) non viene affatto prestata nel fine settimana. Pertanto, qualora il genitore riesca ad essere impiegato in un'attività lavorativa, quest'ultima rischia di interferire pesantemente con la presenza agli incontri e, in definitiva, con un positivo esito del tentativo di normalizzare la relazione con i figli.
9. I dati rilevati offrono una sintesi certamente non esaustiva, ma comunque significativa della situazione nella quale il diritto del minore alla bigenitorialità , pur affermato nel nostro ordinamento e richiamato da precise disposizioni normative, resta ancora lungi dall'essere pienamente attuato.
Impegna la Giunta Provinciale
1. affinché favorisca la stipula di specifici Protocolli d'Intesa tra i Servizi Sociali territoriali, le Ulss, gli Ordini professionali degli avvocati, degli psicologi e dei mediatori familiari, allo scopo di organizzare interventi mirati all'applicazione del diritto dei minori alla bigenitorialità , in particolare nelle coppie separate e divorziate, prevedendo la prestazione di servizi volti a tale scopo, ai quali possono rivolgersi i competenti Uffici Giudiziari, previo accreditamento presso la Provincia di Vicenza ed i comuni del Vicentino, nell'ambito del principio della sussidiarietà orizzontale;
2. affinchè, nel contesto dei predetti Protocolli, ponga particolare attenzione alle esigenze di compatibilità tra le modalità di svolgimento degli incontri assistiti dai Servizi Sociali e lo svolgimento dell'attività lavorativa per i genitori a carico dei quali siano disposti questi specifici provvedimenti da parte dell'Autorità giudiziaria, cercando di individuare soggetti accreditati che possano garantire una relazione significativa tra genitori e figli, nel rispetto dei vincoli lavorativi;
3. affinchè si attivi presso la Regione del Veneto in modo da inserire tra i requisiti per la partecipazione ai bandi di concorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica anche la condizione dell'essere genitore con affido condiviso di figli minori, nel caso in cui la casa familiare sia stata assegnata con provvedimento giudiziario all'altro genitore;
4. affinchè promuova e sostenga iniziative volte a realizzare e consolidare l'effettivo rispetto del diritto del minore a ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi i genitori.
Accedi per inserire un commento
Se sei registrato effettua l'accesso prima di scrivere il tuo commento. Se non sei ancora registrato puoi farlo subito qui, è gratis.