Proposto refendum su autonomia Veneto
Giovedi 17 Dicembre 2009 alle 19:51
Il Consiglio Regionale del Veneto ha discusso la proposta presentata da PROGETTO NORDEST sul referendum per l'autonomia illustrata da MARIANGELO FOGGIATO
REFERENDUM CONSULTIVO IN MERITO ALLA PRESENTAZIONE DI UNA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE PER REALIZZARE CONDIZIONI PARTICOLARI DI AUTONOMIA ISTITUZIONALE E FISCALE
R e l a z i o n e:
Il 18 ottobre 2006 il Consiglio regionale del Veneto approvava la proposta di legge statale, avanzata dal gruppo Progetto Nordest, con la quale si chiedeva al Parlamento italiano di modificare gli articoli 116 e 119 della Costituzione inserendo il Veneto fra le Regioni a statuto speciale.
Al momento del voto ci furono 33 SI (Progetto Nordest e il centro-destra), 11 NO (centro sinistra) e 2 "non votanti" (i consiglieri Covi e Rossato, rispettivamente dei Socialisti Democratici Italiani e Italia dei Valori).
É stata la prima volta nella storia dello stato italiano che un Consiglio regionale ha fatto una richiesta così esplicita, facendosi portavoce della mai sopita aspirazione del popolo veneto all'autogoverno, di quella che nei fatti, è "la madre di tutte le battaglie" per noi veneti.
E per rafforzare questa legittima e democratica richiesta del parlamento veneto quale miglior iniziativa di chiamare a raccolta il popolo veneto affinché, in maniera civile e democratica, esprima la propria opinione su ogni ulteriore iniziativa al fine di arrivare a forme e condizioni particolari di autonomia istituzionale e fiscale per la nostra Regione.
C'è qualcosa di più autenticamente democratico del voto referendario?
Certo, qualcuno obietterà che il "democratico" governo italiano ha già più volte impedito tale votazione.
Ma noi crediamo sia opportuno sollecitare la dimensione "democratica" di questo governo.
Noi dobbiamo comunque fare la nostra parte cercando ogni soluzione per portare al voto la nostra gente, il nostro popolo veneto.
La rivendicazione principale dell'area autonomista e federalista veneta è stata, a partire dalla fine degli anni ‘70, e continua ad essere l'istituzione della Regione autonoma del Veneto a Statuto speciale.
L'ordinamento costituzionale ha infatti sancito la suddivisione dei cittadini residenti nelle 5 Regioni a statuto speciale (Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige/Sud Tirolo, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna dotate di notevole autonomia politica, amministrativa e finanziaria) e cittadini residenti nelle regioni a statuto ordinario.
In particolare il Veneto risulta notevolmente penalizzato da tale anacronistica divisione in quanto unica Regione compresa e compressa fra 2 Regioni a statuto speciale (Trentino-Sud Tirolo e Friuli-Venezia Giulia).
La nostra richiesta è motivata da considerazioni d'ordine storico, culturale, linguistico, geografico, economico, di giustizia.
Il popolo veneto ha sempre saputo autogovernarsi in maniera tale da meritarsi il rispetto e l'ammirazione degli altri popoli, sviluppando altresì propri modelli di sviluppo originali e sicuramente all'avanguardia (pensiamo al famoso modello veneto); in questo momento storico le risorse della nostra Regione rischiano di inaridirsi proprio a causa della continua penalizzazione alla quale sono sottoposte dall'ottuso centralismo dello Stato italiano, da tutta una serie di mancate risposte che lo Stato com'è strutturato non sa e non può dare, dalla stessa vicinanza con due Regioni a Statuto speciale molto più sollecite a tradurre le istanze delle realtà che rappresentano ed a essere loro di concreto aiuto, grazie alle notevoli disponibilità finanziarie regionali.
Diciamo basta a un Ente Regione ridotto a squallido sportello periferico dello Stato, basta a logiche assurde e provocatorie che incanalano il 90 per cento del bilancio regionale su percorsi obbligati già stabiliti dal Governo centralista.
Nell'Unione Europea il Veneto deve confrontarsi con potenti realtà economiche e istituzionali che si chiamano Baviera, Baden Wurttemberg, Catalunya: un confronto che può essere sostenuto solo valorizzando al massimo le nostre potenzialità .
E questa valorizzazione non può avvenire che attraverso l'autonomia regionale; il Veneto continuerà a essere protagonista in Europa solo se dotato di ampia autonomia.
Autogoverno del popolo veneto (4.500.000 europei) al fine di applicare integralmente l'atto finale della Conferenza di Helsinki sulla sicurezza e cooperazione in Europa che all'articolo 8 recita: "Gli Stati partecipanti rispettano l'eguaglianza dei diritti dei popoli e il loro diritto all'autodeterminazione.... In virtù del principio dell'eguaglianza dei diritti all'autodeterminazione dei popoli, tutti i popoli hanno sempre il diritto, in piena libertà , di stabilire quando e come desiderano, il loro regime interno ed esterno, senza ingerenza esterna, e di perseguire come desiderano il loro sviluppo politico, economico, sociale e culturale" e al fine di dare attuazione a quanto già approvato dal Consiglio regionale nella Risoluzione n. 42 del 22 aprile 1998 sul diritto all'autodeterminazione del popolo veneto.
"Regione autonoma del Veneto" primo passo per la costruzione della macroregione "Nordest" composta assieme alle regioni autonome del Trentino-Alto Adige/Sud Tirolo e dal Friuli-Venezia Giulia secondo quanto previsto dall'articolo 132 della Costituzione.
E secondo, soprattutto, a quanto già auspicato dalla stessa Comunità Europea che nel livello NUTS1 (nomenclatura delle unità territoriali statistiche) contempla grandi regioni socio-economiche composte da più regioni di base, e suddivide l'Italia in 11 unità a partire proprio dal Nordest.
Per non parlare dell'ipotesi della Fondazione Agnelli che sostenendo l'impossibilità di arrivare a un vero federalismo dato il numero eccessivo delle regioni italiane, ne propone dodici, auspicando la nascita del Nordest (o Triveneto).
La stessa tesi viene sostenuta dalla "Fondazione Heineken" e vicino alla Scozia, al Galles, alla Catalunya, alla Provenza, alla Slesia mette il "Nordest".
Quel "Nordest" che come diceva Ilvo Diamanti una decina di anni fa, "rischia di restare un laboratorio su cui condurre esperimenti" e che invece deve diventare protagonista del suo futuro.
Autonomia del Veneto e macroregione "Nordest" tappe obbligate per la costruzione di un'Europa unita, libera e federale, un'Europa dei popoli e delle Regioni, l'unica Europa possibile e il popolo Veneto ha il diritto di contribuire con pari dignità degli altri popoli alla costruzione di questa Europa che passa inevitabilmente per la rottamazione degli attuali "Stati-nazionali" e per il rafforzamento delle autonomie locali.
REFERENDUM CONSULTIVO IN MERITO ALLA PRESENTAZIONE DI UNA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE PER REALIZZARE CONDIZIONI PARTICOLARI DI AUTONOMIA ISTITUZIONALE E FISCALE
Art. 1 - Oggetto del referendum.
1. Nelle more della conclusione del procedimento avviato con l'approvazione della proposta di legge statale approvata dal Consiglio regionale il 18 ottobre 2006 "Modifica degli articoli 116 e 119 della Costituzione" che prevede l'inserimento del Veneto fra le regioni a Statuto speciale, è promosso, a norma dell'articolo 47 dello Statuto, un referendum consultivo a carattere regionale in merito alla presentazione, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, di una proposta di legge costituzionale per il mantenimento in capo alla Regione del Veneto dell'80 per cento dei tributi riscossi nel territorio regionale, ai fini di un esercizio autonomo e completo delle funzioni che possono essere trasferite alla Regione ai sensi dell'art. 116, terzo comma della Costituzione.
2. Il referendum interessa la popolazione residente nella Regione ed è disciplinato dalla legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1, salvo quanto stabilito dalla presente legge.
Art. 2 - Procedimento.
1. Il Presidente della Giunta regionale indice con proprio decreto il referendum consultivo tra gli elettori residenti nei comuni della Regione sul seguente quesito: "Siete favorevoli alla presentazione da parte del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, di una proposta di legge costituzionale che preveda, il mantenimento in capo alla Regione del Veneto dell'80 per cento dei tributi riscossi nel territorio regionale, ai fini di un esercizio autonomo e completo delle funzioni che possono essere trasferite alla Regione ai sensi dell'articolo 116, terzo comma della Costituzione".
2. Il decreto del Presidente della Regione di indizione del referendum consultivo potrà essere adottato dopo la data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del progetto di legge attuativo del dispositivo referendario formalmente presentato entro il 31 dicembre 2007 e dopo che il Consiglio regionale, con apposita risoluzione, si sia espresso a favore di una proposta di tale proposta di legge.
Art. 3 - Norma finanziaria.
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge quantificabili in euro 6.000.000, si fa fronte agli stanziamenti iscritti al capitolo n. ........ dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale.
Art. 4 - Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
INDICE
Art. 1 - Oggetto del referendum....................................... 3
Art. 2 - Procedimento..................................................... 3
Art. 3 - Norma finanziaria................................................ 3
Art. 4 - Dichiarazione d'urgenza...................................... 3
PARTE NOTIZIALE
(aggiornata alla data di presentazione del progetto)
Nota all'articolo 1
COSTITUZIONE ITALIANA
Articolo 116 (1) Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale. 17
La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.
(1) L'art. 116 è stato sostituito dall'art. 2 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente: "Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali".
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COSTITUZIONE ITALIANA
Articolo 119 (1) I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.
(1) L'art. 119 è stato sostituito dall'art. 5 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente: "Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Provincie e dei Comuni. Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali, in relazione ai bisogni delle Regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali. Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali. La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità stabilite con legge della Repubblica".
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Legge 22 maggio 1971, n. 340
STATUTO DELLA REGIONE VENETO (1)
Articolo 47 Il Consiglio regionale può deliberare l'indizione di referendum consultivi delle popolazioni interessate a provvedimenti determinati.
Sono sottoposte a referendum consultivo delle popolazioni interessate le proposte di legge concernenti la istituzione di nuovi Comuni e i mutamenti delle circoscrizioni o delle denominazioni comunali.
(1) Lo Statuto è riprodotto nel testo approvato con legge 22 maggio 1971, n. 340. Nella lettura vanno peraltro tenuti presenti gli effetti derivanti dalle modifiche recate al Titolo V della parte seconda della Costituzione dalle leggi costituzionali 22 novembre 1999, n. 1 e 18 ottobre 2001, n. 3.
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COSTITUZIONE ITALIANA
Articolo 121 (1) Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.
La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.
(1) L'art. 121 è stato modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1. Il testo originario dell'articolo era il seguente: "Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente. Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere. La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni. Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; promulga le leggi ed i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo centrale".
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Legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 (BUR n. 2/1973)
NORME SULL'INIZIATIVA POPOLARE PER LE LEGGI ED I REGOLAMENTI REGIONALI, SUL REFERENDUM ABROGATIVO E SUI REFERENDUM CONSULTIVI REGIONALI.
Nota all'articolo 2
Vedi nota all'articolo 1
Nota all'articolo 4
Legge 22 maggio 1971, n. 340
STATUTO DELLA REGIONE VENETO (1)
Articolo 44 Le leggi regionali sono pubblicate entro cinque giorni dalla promulgazione ed entrano in vigore nel quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo termine maggiore stabilito dalle leggi stesse.
La legge regionale prevede termini più brevi per l'entrata in vigore delle sue disposizioni, qualora il Consiglio regionale ne abbia dichiarato l'urgenza [e il Governo della Repubblica dia il suo consenso.] (2)
La deliberazione della procedura d'urgenza per l'esame e l'approvazione della legge ai sensi dell'articolo 40 dello Statuto comportano la dichiarazione d'urgenza della legge ai fini di cui al comma precedente.
I regolamenti regionali sono pubblicati nei cinque giorni dalla promulgazione ed entrano in vigore nel quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salva diversa disposizione di legge.
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(1) Lo Statuto è riprodotto nel testo approvato con legge 22 maggio 1971, n. 340. Nella lettura vanno peraltro tenuti presenti gli effetti derivanti dalle modifiche recate al Titolo V della parte seconda della Costituzione dalle leggi costituzionali 22 novembre 1999, n. 1 e 18 ottobre 2001, n. 3.
(2)La parte in corsivo deve ritenersi superata in conseguenza della sostituzione dell'art. 127 della Costituzione disposta dall'art. 8 della legge costituzionale 3/2001.
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