16 giugno, pagamento Ici e presentazione Unico
Giovedi 3 Giugno 2010 alle 22:12 | non commentabile
Adico - Scade il 16 giugno la presentazione della dichiarazione dei redditi tramite l'Unico 2010 e il versamento dell'Imposta comunale sugli immobili - si legge nella nota diffusa dall'ADICO.
Mentre l'imposta ici è stata abolita dal 2008 per la prima casa va ricordato che questa imposta sopravvive invece per tutti gli altri immobili. Rientrano infatti le seconde case, le abitazioni date in affitto, gli immobili dei residenti all'estero, i negozi, gli uffici e le unità immobiliari di categoria catastale A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici), anche se sono adibite ad abitazione principale.
Il versamento dell'imposta - fanno sapere dall'ADICO - va effettuata utilizzando un bollettino di conto corrente postale, intestato al Concessionario, presso gli uffici postali, tramite le banche, utilizzando il modello F24 telematico.
In caso di mancato versamento entro il 16 giugno se si paga entro il 16 luglio 2010, e' possibile applicare la sanzione ridotta pari al 2,5% dell'imposta dovuta, più gli interessi. Se si regolarizza, invece, entro un anno, si applicherà la sanzione del 3%.
Va ricordato che per non pagare - ricorda il presidente dell'ADICO, Carlo Garofolini - non serve la residenza, basta dimostrare di avere il domicilio, ossia di utilizzare realmente l'appartamento come abitazione principale. Il contribuente ha infatti sempre la possibilità di fornire la prova contraria, ossia di dimostrare che abita abitualmente in un alloggio diverso da quello di residenza.
Salvo regolamenti adottati dal Comune, beneficiano di esenzione anche le pertinenze dell'abitazione principale (box, garage, cantine). Qualora ci dovesse cambiare casa durante l'anno - ricorda Carlo Garofolini - l'esenzione spetta per entrambe le unità , in proporzione ai giorni nei quali si e' abitato quel determinato appartamento mentre se la stessa casa appartiene a più persone, ma solo alcune vi risiedono abitualmente, chi non utilizza l'appartamento come abitazione principale dovra' pagare l'Ici in base alla propria quota di possesso.
Capitolo a parte per la casa assegnata dal giudice in caso di sentenza di separazione o divorzio. L'esenzione si applica a patto che chi ha lasciato la casa coniugale non sia proprietario o titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su altri immobili situati nello stesso Comune.
Esentati anche gli immobili ereditati e abitati dal coniuge superstite che ha il diritto di abitazione previsto dalla legge. In questo caso, infatti, gli altri eredi non debbono dichiarare il possesso dell'immobile e chi abita nella casa e' ovviamente esente. Mentre chi ha ereditato immobili nel 2010 deve ricalcolare l'Ici dovuta dal defunto fino alla data del decesso e pagare l'imposta a nome dello scomparso (sempre che non si tratti della "prima casa" esente). Per il restante periodo del 2009, l'Ici va pagata dagli eredi in proporzione alle quote ereditate.